IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990, ed in particolare l'art. 6; Su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari reso sulla base della documentazione esibita al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996) con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-1996, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996, registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 9; Visto l'art. 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, il quale ha previsto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 245/1990 al libero Istituto universitario "S. Pio V" - Roma, promotore istituto di studi politici "S. Pio V", limitatamente a: facolta' di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche (Roma); Considerato che la sopra indicata autorizzazione, ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, e' subordinata alla oggettiva verifica della disponibilita' delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di organico del personale docente, ricercatore e non docente, da parte dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23; Preso atto della verifica suddetta effettuata dall'osservatorio e descritta nel documento in data 23 luglio 1996; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 la quale, all'art. 3, comma 2, prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' disporre ispezioni presso le universita' non statali legalmente riconosciute al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti; Visto il ricordato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 il quale prevede che l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi del l'art. 6, comma 1, della legge n. 245/1990 viene conferita con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico; Udito il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996; Decreta: All'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto "S. Pio V" - Roma il cui statuto ed il regolamento didattico sono approvati ed allegati al presente decreto e' concessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245 e per i fini di cui alle premesse, l'autorizzazione a rilasciare il seguente titolo di studio: laurea in scienze politiche. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1996 p. Il Ministro: Guerzoni